Sulle motivazioni che hanno generato la crescita dell’utilizzo del superbonus 110% si è discusso tanto. È evidente che il nuovo regime edilizio e fiscale previsto dall’art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) e la nuova CILA-Superbonus hanno abbattuto ogni barriera e ogni dubbio di molti contribuenti.
Il nuovo comma 13-ter sostanzialmente ha previsto due aspetti importanti per gli interventi di superbonus senza demolizione e ricostruzione dell’edificio (ovvero la maggior parte):
- il primo è che nella nuova CILAS non va più dichiarato lo stato legittimo dell’immobile;
- il secondo è che non valgono più le cause di decadenza dei benefici fiscali previsti all’art. 49 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Adesso le uniche cause che possono portare alla decadenza del Superbonus sono:
- mancata presentazione della CILA-Superbonus;
- interventi difformi rispetto alla CILA-Superbonus;
- assenza degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- asseverazioni infedeli.
Bisogna tener conto che la CILAS non sana alcun abuso edilizio e “Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”
(ex art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020 – Decreto Rilancio).